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Statuto |
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E' interesse comune e superiore la tutela ed il
miglioramento della qualificazione professionale
delle imprese installatrici e la esecuzione a
regola d'arte degli impianti elettrici.
Il perseguimento di tali finalità si realizza
attraverso la costituzione e l'attività
di Albi di qualificazione, l'avvicinamento dei
vari Albi con l'allineamento delle norme statutarie
e di funzionamento, l'istituzione di un organismo
di coordinamento alle cui direttive gli Albi dovranno
uniformarsi.
La funzione dei singoli Albi e dell'organismo
di coordinamento sarà anche quella di realizzare
la partecipazione di Enti e Associazioni interessate,
da configurarsi attraverso il corretto equilibrio
ed il costante adeguamento ed integrazione, in
relazione agli sviluppi legislativi e sociali,
delle varie componenti negli organi statutari.
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E' costituito l’AVIEL - Albo Veneto degli installatori
elettrici qualificati con sede in Venezia e competente
sul territorio della Regione Veneto.
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L'Albo ha lo scopo, nell'interesse generale degli
Utenti, dei Committenti e dei Distributori, di
favorire il miglioramento tecnico nell'esecuzione
degli impianti elettrici, perseguendo tutte quelle
iniziative e quelle azioni atte a far sì
che tali impianti vengano eseguiti dalle Imprese
installatrici nel modo più idoneo e con
le necessarie garanzie tecniche, nonché
di porre in essere tutte le altre iniziative utili
per la tutela ed il miglioramento della professione
e delle Imprese.
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Possono essere iscritte all'Albo tutte le Imprese
installatrici di impianti elettrici aventi i requisiti
stabiliti dalle norme di Statuto e Regolamento,
la cui domanda di iscrizione, presentata secondo
le modalità del predetto Regolamento, abbia
avuto esito favorevole.
L'iscrizione all'Albo comporta l'obbligo del versamento
delle quote statutarie.
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Art. 4 - MOTIVI
DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO |
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Costituiscono motivi di cancellazione di un Impresa
dall'Albo:
a) la richiesta dell'Impresa stessa;
b) la cessazione dell'Impresa;
c) la sottoposizione a fallimento dell'Impresa;
d) la perdita dei requisiti che ne consentirono
l'iscrizione;
e) il provvedimento di radiazione per morosità
nel versamento delle quote;
f) il provvedimento di radiazione per gravi infrazioni
al Regolamento.
Con la cancellazione dall'Albo, nel corso dell'anno
solare, l'Impresa perde ogni diritto al rimborso
delle quote versate per l'intero anno solare ed
al patrimonio dell'Albo.
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Art. 5 - PARTECIPANTI
ALLE ATTIVITA' DELL'ALBO |
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Possono partecipare alla vita ed alle attività
dell'Albo: Enti Pubblici e Privati, territoriali
e non, Imprese o persone fisiche interessate ai
problemi dell'impiantistica elettrica, secondo
le modalità stabilite dalle delibere di
Consiglio.
A tal fine dovrà essere presentata regolare
domanda al Consiglio che deciderà insindacabilmente
sull'accoglimento o meno della richiesta, stabilendo
anche l'eventuale contributo.
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Art. 6 - ORGANI
DELL'ISTITUTO DELL'ALBO |
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Sono organi:
– l'Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Comitato per la Tenuta dell’Albo (C.T.A.);
– il Tesoriere;
– i Revisori dei Conti.
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L'Assemblea, che è l'organo sovrano dell'Albo,
è costituita dai legali rappresentanti
(o loro incaricati) delle Imprese iscritte all'Albo,
in regola con i pagamenti.
Ogni Impresa iscritta ha diritto ad un voto. Essa
può farsi rappresentare all'Assemblea da
un'altra Impresa iscritta mediante delega scritta.
Nessun rappresentante può avere più
di due deleghe.
Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli
altri soggetti previsti nel presente Statuto,
secondo le modalità stabilite dal Presidente
dell'Assemblea, e comunque senza diritto di voto.
Al Presidente spetta di constatare la validità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire
in Assemblea.
Le Assemblee sono convocate con avviso inviato,
a mezzo di comunicazione scritta, almeno quindici
giorni prima dell'adunanza alle Imprese iscritte
ed agli altri soggetti interessati.
Nei casi di urgenza, riconosciuta a giudizio insindacabile
del Presidente, il termine di convocazione sarà
ridotto a cinque giorni. Anche in questo caso
la convocazione dovrà avvenire per iscritto.Le
Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria:
— deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura della gestione
finanziaria;
— è validamente costituita quando sia presente
o rappresentata almeno la metà delle Imprese
iscritte aventi diritto;
— può essere chiamata in seconda convocazione
un'ora dopo la prima; in seconda convocazione
la riunione è valida qualunque sia il numero
dei presenti aventi diritto al voto.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
nel caso di mancata nomina, l'Ente o l'Associazione
che ha designato i rappresentanti, deve fornire
una rosa di candidati; risulta eletto il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti;
c) nominare i Revisori dei Conti;
d) deliberare su qualunque altro oggetto che il
Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata per
deliberare in merito ai seguenti o.d.g.:
a) scioglimento dell'Albo;
a) recesso dall’UNAE;
b) proposta di modifica allo Statuto e Regolamento
nei termini previsti all’art. 18, da sottoporre
all’UNAE.
Durante tutto il periodo di adesione all’UNAE
le modifiche allo Statuto e Regolamento saranno
possibili unicamente se deliberate dall’UNAE medesimo
e avranno diretta efficacia senza necessità
di approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria
dell’Albo.
L'Assemblea straordinaria è validamente
costituita con la presenza di almeno due terzi
degli iscritti in regola. “Le deliberazioni di
cui ai punti a) e b) sono assunte con le maggioranza
pari a due terzi degli iscritti in regola; quelle
di cui al punto c) con la maggioranza di due terzi
delle imprese presenti”.
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Tutti gli argomenti di competenza assembleare
potranno essere deliberati anche per referendum
che avrà la stessa validità di una
delibera assembleare. Per gli argomenti dell'Assemblea
ordinaria occorreranno un numero di risposte pari
o superiore alla metà degli iscritti aventi
diritto al voto e la maggioranza semplice.
Per gli argomenti dell'Assemblea straordinaria
sarà necessario un numero di risposte pari
o superiore a due terzi degli iscritti aventi
diritto al voto e la maggioranza di due terzi
delle risposte per le modifiche di Statuto e di
due terzi del totale degli iscritti in regola
per lo scioglimento dell'Albo.
Il referendum viene deliberato dal Consiglio e
indetto dal Presidente. Questi deve inviare a
ciascun Associato, in regola con i contributi,
apposita comunicazione scritta.
La comunicazione dovrà contenere il quesito
ed un tagliando di risposta, vidimato da almeno
un componente del Consiglio Direttivo.
Lo spoglio verrà effettuato con le modalità
stabilite dal Consiglio.
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Art. 9 - CONSIGLIO
DIRETTIVO |
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Il Consiglio Direttivo è costituito, con
la procedura di cui all'art. 7, da:
— n. 2 componenti in rappresentanza di ciascuna
Associazione di imprese installatrici elettriche
invitate;
— n. 2 e n. 4 componenti in rappresentanza dei
distributori di energia elettrica;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciascuno
dei seguenti Enti: CEI, IMQ, ANIE, Enti Verificatori
di Impianti Elettrici;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciascuna
Sede periferica, ove esistente;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciscun
altro Ente, interessato ai problemi della qualificazione,
che potrà essere individuato dal Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi
membri sono riconfermabili.
Se durante il triennio si rendesse necessaria
qualche sostituzione, il nuovo membro deve essere
designato dall'Ente di provenienza del Consigliere
da sostituire. Tali nuovi membri scadono unitariamente
agli altri in carica.
Il Consiglio:
— elegge nel suo seno il Presidente ed il Tesoriere;
— elegge i Membri del C.T.A.;
— nomina, su designazione del Presidente, un Vice
Presidente fra i componenti del Consiglio;
— designa il proprio rappresentante nei consigli
delle Sedi periferiche, ove esistenti;
— nomina rappresentanti dell'Albo per altri Enti;
— stabilisce l'ammontare del rimborso forfettario
per le istruttorie;
— stabilisce gli eventuali contributi da richiedersi
a Società ed Enti partecipanti, di cui
all'art. 5;
— stabilisce l'ammontare della quota annuale per
gli iscritti;
— coadiuva il Presidente nella gestione dell'Albo;
— sovraintende all'attività del C.T.A.;
— determina le modalità operative dell'Albo
e statuisce sulla sua partecipazione ad altri
Enti.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni
sei mesi. Le adunanze del Consiglio sono convocate
con avviso del Presidente contenente l'ordine
del giorno, da spedire almeno dieci giorni prima
di quello fissato per la riunione, a mezzo di
comunicazione scritta.
Nei casi di urgenza la convocazione può
essere effettuata anche telegraficamente, purché
almeno tre giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza della maggioranza dei membri
del Consiglio.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza
dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
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Art. 10 - PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
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Il Presidente è l'organo rappresentativo
dell'Albo, di fronte a terzi ed in giudizio, ai
fini legali e processuali.
Egli assicura lo svolgimento della vita dell'Albo
e rappresenta lo stesso in tutte le sue manifestazioni
esterne.
Il Presidente designa il Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente
le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente
o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
Per particolari adempimenti il Presidente può
delegare agli stessi un Consigliere.
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Art. 11 - COMITATO
TENUTA ALBO (C.T.A.) |
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E' formato dai componenti eletti dal Consiglio
Direttivo.
Nel Comitato devono comunque essere rappresentate
le categorie delle imprese installatrici, dei
distributori ed il CEI.
Il C.T.A. dura in carica tre anni.
Tutti i membri del C.T.A. sono rieleggibili.
Il Comitato elegge nel suo seno un proprio Presidente.
Il C.T.A., secondo le direttive e con l'avvallo
del Consiglio:
— cura la formazione e la tenuta dell'Albo secondo
le norme di cui all'annesso Regolamento;
— può disporre verifiche sugli impianti
eseguiti dalle Imprese iscritte al solo fine di
controllare il rispetto degli impegni assunti
dalle stesse;
— provvede alla formazione ed all'aggiornamento
delle istruzioni tecniche;
— provvede a formulare il programma di aggiornamento
tecnico delle Imprese iscritte;
— può svolgere attività di assistenza
e consulenza tecnica a favore degli iscritti;
— raccoglie tutte le documentazioni di ordine
tecnico (norme di legge, norme CEI, tabelle UNEL,
nuovi materiali) e tiene tempestivamente informate
le Imprese iscritte;
— delibera sui motivi di cancellazione dall'Albo
di sua competenza e adotta gli altri provvedimenti
disciplinari.
Il C.T.A. si riunisce almeno ogni tre mesi ed
è convocato dal suo Presidente mediante
comunicazione scritta inviata almeno dieci giorni
prima dell'adunanza e contenente l'ordine del
giorno. Per la validità delle deliberazioni
e necessaria la presenza della maggioranza dei
membri.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza: in
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
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Il Tesoriere attua le delibere di carattere economico
degli organi associativi, sovraintende alla gestione
amministrativa dell'Albo ed al corretto flusso
delle entrate e delle uscite dell'Albo con particolare
attenzione ai contributi associativi.
Il Tesoriere, che è eletto dal Consiglio
Direttivo, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
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Art. 13 - REVISORE
DEI CONTI |
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I Revisori dei Conti sono in numero di tre effettivi
e due supplenti: vengono nominati dall'Assemblea.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Prendono parte, senza diritto di voto, alle riunioni
di Consiglio concernenti i bilanci.
Vigilano sulla regolarità della contabilità
e dell'amministrazione dell'Istituto.
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La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento
della Segreteria vengono stabilite dal Consiglio
Direttivo.
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L'Istituto dell'Albo provvede alla sua gestione
con:
— le quote versate dalle Imprese iscritte;
— i contributi dei partecipanti;
— eventuali altri proventi di qualsiasi derivazione.
La cassa dell'Istituto è gestita dal Tesoriere
il quale, per tutte le operazioni inerenti, ha,
come il Presidente, la firma individuale libera
nei rapporti con gli Istituti di Credito e gli
Enti Pubblici.
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Art. 16 - DURATA
DELL'ESERCIZIO - BILANCI |
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L'esercizio economico dell'Istituto inizia il
1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre
di ciascun anno.
I bilanci consuntivo e preventivo redatti dal
tesoriere, su specifiche indicazioni del Presidente
del Consiglio Direttivo per quanto attiene il
bilancio preventivo, esaminati dal Consiglio Direttivo,
riveduti dai Revisori dei Conti, sono sottoposti
all'approvazione dell'Assemblea entro il primo
quadrimestre di ogni anno.
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L'applicazione del presente Statuto è integrata
dal Regolamento.
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Art. 18 - MODIFICHE
ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO |
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Il presente Statuto e l'annesso Regolamento possono
essere modificati su proposta:
— di almeno quattro Membri del Consiglio;
— oppure di almeno un terzo dei rappresentanti
legali delle Imprese iscritte all'Albo.
Le proposte di modifica potranno aver corso solo
previo assenso dell'organismo superiore di cui
alla premessa.
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Art. 19 - PRESTAZIONI
DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E TECNICI
DELL'ALBO |
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Le prestazioni dei membri del Consiglio e del
C.T.A., nonché quelle dei Revisori dei
Conti, sono a titolo gratuito.
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Art. 20 -PATRIMONIO
DELL’ISTITUTO DELL’ALBO |
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Il patrimonio dell'Albo è costituito da
tutti i beni e sopravvenienze dell'Albo stesso.
In caso di scioglimento saranno stabilite le modalità
di liquidazione dei beni dell'Albo.
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Art. 21 - SCIOGLIMENTO
DELL'ALBO |
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L'eventuale proposta di scioglimento, suffragata
dalla firma di almeno un terzo delle Imprese iscritte,
deve essere presentata al Consiglio, il quale
la sottopone ad una Assemblea straordinaria da
convocarsi entro il massimo di novanta giorni
dalla data di presentazione al Consiglio della
proposta di scioglimento.
La delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea
stabilisce anche le formalità di liquidazione
e nomina il liquidatore
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Art. 22 - SEDI
PERIFERICHE |
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L'opportunità di costituire una Sede periferica
è stabilita a giudizio insindacabile del
Consiglio Direttivo, la cui decisione può
tuttavia essere sollecitata dagli iscritti interessati.
La vita delle Sedi periferiche sarà regolata
dalle norme statutarie di seguito riportate; tuttavia
il Consiglio Direttivo potrà consentire
deroghe, in toto od in parte, alle norme degli
artt. 25 e 26 del presente Statuto, ove particolari
condizioni ambientali o storico-locali lo suggeriscano.
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Art. 23 - ORGANI
DELLA SEDE PERIFERICA |
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Sono organi della Sede periferica:
— l'Assemblea periferica;
— il Consiglio periferico.
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Art. 24 - ASSEMBLEA
PERIFERICA |
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L'Assemblea periferica è costituita dai
legali rappresentanti delle Imprese iscritte all'Albo,
che hanno sede legale nel territorio di competenza
della Sede periferica e che sono in regola con
i pagamenti.
Ogni iscritto ha diritto ad un voto: esso può
farsi rappresentare da un altro iscritto mediante
delega conferita a mezzo di semplice dichiarazione
scritta.
Nessun rappresentante potrà avere più
di due deleghe.
Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli
altri soggetti previsti nel presente Statuto,
all'art. 5, secondo le modalità stabilite
dal Presidente dell'Assemblea e comunque senza
diritto di voto.
L'Assemblea periferica è convocata con
avviso singolo per ogni iscritto non meno di cinque
giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea periferica è convocata in via
ordinaria una volta all'anno.
Le riunioni dell'Assemblea periferica sono presiedute
dal Presidente del Consiglio periferico, cui spetta
di constatare la validità delle deleghe.
L'Assemblea periferica è validamente costituita
quando sia presente o rappresentata almeno la
metà degli aventi diritto.
L'Assemblea stessa può essere chiamata
in seconda convocazione un'ora dopo la prima;
in seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta all'Assemblea periferica:
a) di nominare i membri del Consiglio periferico;
nel caso di mancata nomina, l'Ente o l'Associazione
che ha designato i rappresentanti, deve fornire
una rosa di candidati; risulta eletto il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti nella
successiva Assemblea;
b) di deliberare su qualunque altro oggetto che
il Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea periferica sono
prese a maggioranza.
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Art. 25 - CONSIGLIO
PERIFERICO |
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Il Consiglio periferico è costituito, con
la procedura di cui all'articolo precedente:
a) da uno a tre membri designati dai Distributori;
b) da uno a tre membri eletti dall'Assemblea,
a rappresentare le Imprese iscritte;
c) da un membro designato da ciascun Ente interessato
all'attività della Sede periferica, individuato
dal Consiglio Direttivo dell'Albo;
d) fa parte di diritto del Consiglio periferico
un membro designato dal Consiglio Direttivo dell'Albo.
Il Consiglio periferico dura in carica tre anni
e tutti i suoi membri sono riconfermabili. Se
durante il triennio si rendesse necessaria la
sostituzione di qualche suo componente, il nuovo
membro deve essere designato dall'Ente di provenienza
del membro da sostituire e scade insieme agli
altri.
Il Consiglio periferico:
— elegge nel suo seno il Presidente di Sede periferica;
— cura la tenuta dell'Albo periferico in base
alle segnalazioni del C.T.A.;
— segue la procedura del C.T.A. mantenendosi in
stretto rapporto con il Consiglio Direttivo per
quanto si riferisce all'assistenza degli iscritti,
ai rapporti con gli stessi, con i Committenti
di lavori di impianto, con gli Enti Distributori
e per il funzionamento della Segreteria;
— elegge nel suo seno il rappresentante presso
il Consiglio Direttivo dell'Albo.
Il Consiglio periferico si riunisce con la frequenza
necessaria al rapido disbrigo delle sue incombenze
ed è convocato dal suo Presidente mediante
lettera semplice, con preavviso minimo di cinque
giorni e con la indicazione dell'ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
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Art. 26 - GESTIONE
DELLE SEDI PERIFERICHE |
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La Sede periferica gode, in relazione alle sue
esigenze, di un contributo da parte dell'Albo.
L'amministrazione delle somme disponibili è
affidata al Presidente della Sede periferica che,
per tutte le operazioni inerenti, ha la firma
individuale libera nei rapporti con gli Istituti
di Credito.
A cura dello stesso Presidente, sono tempestivamente
trasmesse al Consiglio Direttivo gli elementi
di spesa per la redazione dei bilanci consuntivo
e preventivo dell'Albo.
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Art. 27 - SCIOGLIMENTO
DELLE SEDI PERIFERICHE |
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Lo scioglimento della Sede periferica è
deliberato, su proposta del Consiglio periferico,
dal Consiglio Direttivo.
Con lo scioglimento rimangono comunque salvi tutti
gli altri diritti degli iscritti.
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Art. 28 - SEGRETERIA
DELLE SEDI PERIFERICHE |
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L'organico ed il funzionamento della Segreteria
sono stabiliti dal Consiglio periferico secondo
le necessità della Sede stessa e debbono
essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'Albo.
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Art. 29 - NORMA
DI RISERVA |
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Per quant'altro non previsto dal presente Statuto
sulle Sedi periferiche varranno le norme relative
all'Albo ove applicabili e le norme regolamentari
interne che la Sede periferica vorrà darsi,
purché conformi allo Statuto, al Regolamento
ed alle direttive dell'Albo.
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3ª edizione
in vigore dal 27 aprile 1999
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