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Regolamento |
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Il presente Regolamento, da considerarsi annesso al
vigente Statuto dell'Albo, disciplina la qualificazione,
la classificazione tecnica, le verifiche e gli altri
aspetti della vita dell'Albo non precisati dallo Statuto.
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Art. 2 - CLASSIFICAZIONE
TECNICA DELLE IMPRESE |
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L'Albo, a norma dello Statuto, iscrive le Imprese installatrici
individuandone altresì la classificazione tecnica
nelle seguenti categorie:
Categoria A “Impianti elettrici a bassa tensione (sistemi
di categoria 0 e 1), per piccoli uffici, negozi, piccole
officine, non soggetti a progetto obbligatorio ai sensi
della L. 46/90 e relativo regolamento di attuazione
e per edifici civili di abitazione”.
Categoria B-BT “Impianti elettrici a bassa (sistemi
di categoria 0 e 1, sistemi TT, TN e IT) per edifici
civili ad uso collettivo e per ambienti e costruzioni
industriali e del terziario”.
Categoria B-MT “Impianti elettrici a media tensione
(sistemi di II categoria) per edifici civili ad uso
collettivo e per ambienti e costruzioni industriali”.
Categoria B-AT “Impianti elettrici di distribuzione
e trasformazione A.T. (sistemi di III categoria)”.
Categoria C “Impianti elettrici di illuminazione pubblica
e similari”.
Categoria D “Impianti speciali: antenne TV e scariche
atmosferiche” (menzionando il tipo di impianto per cui
si richiede la classificazione tecnica).
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Art. 3 - REQUISITI
PER L'ISCRIZIONE |
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Possono essere iscritte all'Albo le Imprese:
— individuali e societarie che siano regolarmente costituite
ed iscritte alla CCIAA, oppure "artigiane"
a norma delle vigenti disposizioni;
— che abbiano comunque i requisiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni per eseguire l'installazione di impianti
elettrici;
— il cui legale rappresentante non sia incorso in condanne
penali per fatti rilevanti, connessi all'attività
impiantistica od imprenditoriale, e si impegni, ove
richiesto, a segnalare i carichi pendenti;
— la cui attività prevalente sia l'installazione
di impianti elettrici;
— che siano in possesso della competenza tecnica indispensabile
e dispongano delle attrezzature necessarie per la buona
esecuzione degli impianti.
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Art. 4 - PROCEDURA
E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE |
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Per conseguire l'iscrizione all'Albo, le Imprese devono
presentare domanda al Consiglio Direttivo. In tale domanda
l'Impresa deve dichiarare di essere a conoscenza dello
Statuto e del Regolamento dell'Albo, le cui norme e
disposizioni si impegna a rispettare in ogni caso. Deve
altresì precisare per quale categoria richiede
l'iscrizione.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
o all'Albo delle Imprese artigiane da cui risulti che
l'Impresa è costituita per esplicare la sua attività
nel campo delle installazioni elettriche;
b) indicazione dei nominativi e dei requisiti dei tecnici
in servizio presso l'azienda;
c) curriculum dell'Impresa con dettagliate notizie:
– sulla organizzazione aziendale;
– sulla propria attrezzatura di lavoro;
d) elenco dei più importanti lavori eseguiti
con particolare riferimento a quelli della/e Categoria/e
per la/e quale/i chiede la iscrizione;
e) tutte quelle altre notizie richieste dall'Albo o
che l'Impresa ritiene opportuno ai fini dell'istruttoria;
f) ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo
forfettario di cui allo Statuto, a titolo di parziale
rimborso spese per l'accertamento tecnico dell'idoneità.
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Art. 5 - ISTRUTTORIA
PRESSO IL C.T.A. IN ORDINE ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO - CONTRIBUTI - MODALITA' DELLA TENUTA E
DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO |
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Il Consiglio trasmette al C.T.A. per l'istruttoria le
domande pervenute. Il C.T.A. deve provvedere affinché
la procedura relativa alle istruttorie sulle domande
sia evasa, qualunque ne sia l'esito, al più tardi
entro sei mesi dalla data di trasmissione delle domande
stesse.
Il C.T.A., dopo un primo sommario accertamento (anche
tramite i Consigli periferici ove esistenti) sulla fedeltà
delle notizie che accompagnano la domanda di iscrizione
all'Albo, esegue gli opportuni accertamenti in ordine
alla idoneità tecnica dell'Impresa.
Tali accertamenti consistono:
— in un colloquio al fine di stabilire le cognizioni
e le capacità dei tecnici dell'Impresa;
— in una visita ad alcuni impianti eseguiti al fine
di accertare l'organizzazione aziendale, l'attrezzatura
di lavoro, la capacità esecutiva ed il rispetto
della normativa vigente. Tali adempimenti potranno essere
demandati dal C.T.A. ad altri Enti o persone. Nel caso
di esito favorevole della domanda, il C.T.A. provvede
a darne comunicazione scritta all'Impresa interessata,
invitandola a versare la quota annuale. Non appena ricevuto
il versamento della quota annuale il C.T.A. provvede
alla iscrizione dell'Impresa richiedente all'Albo nella/e
Categoria/e per la/e quale/i è stata riconosciuta
la idoneità.
Di ciò il C.T.A. dà comunicazione:
— all'Impresa interessata, inviando alla stessa il certificato
di iscrizione all'Albo;
— ai Consigli periferici interessati;
— alle Associazioni di Categoria cui appartiene l'Impresa
interessata;
— ai Distributori interessati;
— all'Unione Nazionale degli Albi.
Nel caso di parziale o totale rigetto delle richieste
di ammissione, il C.T.A. ne dà comunicazione
mediante raccomandata A.R. alla sola Impresa interessata
specificando i motivi.
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Art. 6 - QUOTE ANNUALI
E CONTRIBUTI |
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La Quota annuale riguarda l'anno solare. Le quote successive
alla prima devono essere corrisposte entro il 31 marzo
di ciascuno degli anni ai quali si riferiscono.
Il Consiglio potrà, anche in deroga alla presente
norna, stabilire diverse modalità di corresponsione
delle quote.
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Art. 7 - VARIAZIONE
DI CATEGORIA E TRASFORMAZIONI D'IMPRESA |
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Nel caso in cui un'Impresa, già iscritta all'Albo,
richieda successivamente l'ammissione ad altra/e categoria/e
sarà esentata dal ripresentare la documentazione
generale mentre dovrà fornire idonea documentazione
per l'iscrizione alla nuova categoria.
Il C.T.A. potrà chiedere all'Impresa, che sarà
tenuta a fornirle, tutte le notizie utili a tal fine.
L'Impresa dovrà anche rimborsare le spese per
tale istruttoria.
In caso di cessazione di un'Impresa, con fusione o trasformazione
in altra, l'istruttoria per quest'ultima potrà
essere, a giudizio del C.T.A., limitata o esclusa con
automatica iscrizione della nuova Impresa nella stessa
posizione.
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Art. 8 - RICORSO AVVERSO
ALLE DECISIONI DEL C.T.A. |
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Contro le decisioni del C.T.A., l'Impresa interessata
può presentare ricorso, entro un mese dalla comunicazione,
al Consiglio Direttivo chiedendo un supplemento di istruttoria
e presentando quella ulteriore documentazione che ritenesse
opportuna a sostegno della propria domanda.
Tali ricorsi sono esaminati da una Commissione nominata
dal Consiglio Direttivo, cui partecipano di diritto
i membri del C.T.A., e che ha il più ampio potere
istruttorio.
Il Consiglio entro sei mesi dalla ricezione del ricorso
deve comunicare all'Impresa l'esito dello stesso.
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Art. 9 - TERMINI PER
LA RIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
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In caso di rigetto della domanda di iscrizione e anche
a seguito di reiezione del ricorso l'Impresa interessata
potrà, con le modalità di cui all'art.
4, ripresentare domanda di iscrizione trascorsi almeno
sei mesi in caso di reiezione parziale e dodici in caso
di reiezione totale. .
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Art. 10 - DOVERI DELLE
IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO |
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E' fatto obbligo all'Impresa installatrice iscritta
all'Albo di attenersi scrupolosamente, nell'esecuzione
degli impianti, all'osservanza:
— delle norme di legge sugli impianti elettrici;
— delle norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico
Italiano;
— delle istruzioni tecniche emanate dagli Organi dell'Albo.
L'Impresa iscritta non potrà fare da intermediaria
a favore di soggetti non iscritti all'Albo, pena l'applicazione
delle sanzioni statutarie.
Le Imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare
al C.T.A. ogni variazione di notevole rilievo, interessante
l'organizzazione aziendale ed attività dell'Impresa,
ed in particolare la sostituzione dei tecnici designati.
Con facoltà per il C.T.A. di sottoporre i nuovi
tecnici al colloquio di cui all'art. 5.
Le variazioni devono essere comunicate dall'Impresa
entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in
cui si sono verificate.
Nel caso in cui un'Impresa voglia recedere da una Categoria
cui appartiene, è tenuta a comunicare tempestivamente
la decisione al C.T.A.
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Art. 11 - PROCEDURE
DI CANCELLAZIONE PER I MOTIVI DI CUI ALLE LETTERE
a) b) c) d) DELL'ART. 4 DELLO STATUTO |
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Verificandosi uno dei motivi di cancellazione di cui
all'art. 4 della Statuto saranno seguite le procedure
seguenti:
1) per il caso di richiesta dell'Impresa, questa deve
essere inoltrata al C.T.A. con lettera raccomandata.
Il C.T.A. comunica alla stessa la sua cancellazione,
previo accertamento della regolarizzazione;
2) per il caso di cessazione dell'Impresa, il C.T.A.,
in qualunque modo venga a conoscenza della cessazione
dell'Impresa, provvederà immediatamente alla
cancellazione, provvedendo alla regolarizzazione delle
pendenze;
3) per il caso di fallimento il C.T.A. provvede come
al precedente punto 2);
4) per il caso di perdita dei requisiti, quando il C.T.A.
venga comunque a conoscenza della perdita anche di uno
solo dei requisiti, invita l'Impresa a reintegrare i
requisiti stessi e, in difetto entro un congruo termine,
provvede alla cancellazione.
La cancellazione viene notificata dal C.T.A. all'Impresa
interessata, al Consiglio Direttivo, al Consiglio periferico,
ove esistente.
Il Consiglio Direttivo comunica la cancellazione alle
Associazioni di Categoria ed ai Distributori interessati.
Qualora siano cessati i motivi che determinarono la
cancellazione, è facoltà dell'Impresa
inoltrare domanda di riammissione all'Albo secondo le
modalità stabilite per le normali domande di
prima iscrizione; la domanda va corredata dalla documentazione
atta a comprovare il riacquisto dei requisiti richiesti
e potranno non essere necessari i documenti già
in possesso dell'Albo.
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Art. 12 - PROCEDURA
RELATIVA ALLA RADIAZIONE DALL'ALBO PER MOROSITA'
(art. 4 lett. e) Statuto) |
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La cancellazione per radiazione dovuta al mancato versamento
della quota annuale può venire deliberata dal
C.T.A. o dal Consiglio quando la morosità sia
persistente ed in nessun modo giustificata.
Il provvedimento viene comunicato dal C.T.A. all'Impresa
interessata con raccomandata A.R., e diviene esecutivo
entro due mesi dalla comunicazione, qualora la morosità
non sia stata sanata.
L'Impresa può richiedere una nuova iscrizione,
non prima però di sei mesi dalla data di cancellazione.
La nuova domanda è sottoposta alle modalità
di cui all'art. 4 del Regolamento previo pagamento dell'insoluto
e ulteriori oneri relativi.
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Art. 13 - PROCEDURA
RELATIVA ALLE SANZIONI DISCIPLINARI PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO (art. 4 lett. f) Statuto) |
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Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 10 Regolamento
possono essere denunciate, con idonea documentazione,
da chiunque (Utenti, Committenti, Distributori, Imprese
installatrici) al Consiglio che valuta la fondatezza
dell'esposto.
Il Consiglio incarica il C.T.A. di svolgere, in merito,
scrupolosa istruttoria invitando con lettera raccomandata
l'Impresa interessata, in persona del suo legale rappresentante,
a comparire dinnanzi al C.T.A..
Anche qualora non si presenti alla convocazione, il
C.T.A. procede comunque alla propria istruttoria, verificando
l'esistenza dei fatti denunciati.
Il C.T.A. intima quindi all'Impresa di provvedere a
sanare entro il termine fissato, gli eventuali inadempienti.
Qualora l'Impresa non ottemperi il C.T.A. emette i seguenti
provvedimenti:
a) semplice richiamo: nei casi di infrazione non rivestenti
carattere di particolare gravità;
b) sospensione temporanea da tre mesi ad un anno: in
casi più gravi e di recidiva alle infrazioni
contemplate al punto a);
c) cancellazione da una o più Categorie: nel
caso in cui l'Impresa abbia subito due sospensioni temporanee
a causa di irregolarità riscontrate su impianti
appartenenti alla stessa Categoria, ovvero anche per
un solo caso di grave inadempienza, purché l'Impresa
dimostri di saper ancora operare a regola d'arte nelle
rimanenti Categorie di impianti;
d) radiazione dall'Albo: nei casi di estrema gravità
dell'infrazione; a seguito di rifiuto ad ottemperare
all'intimazione di sanatoria indicata dal C.T.A. o per
inottemperanza all'intimazione stessa, ed infine qualora
abbia subito due sospensioni temporanee.
I provvedimenti di cui ai punti b) c) d) vengono notificati
all'Impresa con raccomandata A.R. da parte del C.T.A..
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Impresa può
presentare ricorso al Consiglio Direttivo, previo versamento
dell'importo che è stabilito dal C.D. per rimborso
spese.
Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento disciplinare.
Il Consiglio dispone ove necessario per un supplemento
di istruttoria da parte di una Commissione nominata
dal Consiglio stesso e di cui fanno parte di diritto
i membri del C.T.A..
La Commissione chiude la propria istruttoria riferendone
l'esito al Consiglio. Questo, vagliate le risultanze
dell'istruttoria, delibera in merito al ricorso e notifica
l'esito all'Impresa con comunicazione scritta.
Il provvedimento conseguente all'estito del ricorso
non è impugnabile.
Le Imprese, che hanno subito il provvedimento di radiazione
dall'Albo, non possono ripresentare nuova domanda di
iscrizione, se non dopo trascorso un triennio dalla
notifica della radiazione.
Le Imprese radiate, o comunque cancellate dall'Albo,
qualunque ne sia il motivo, decadono da tutti i diritti
nei confronti dell'Albo e del suo patrimonio.
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Art. 14 - NOTIFICA
DELLE SOSPENSIONI TEMPORANEE, DELLE CANCELLAZIONI
E DELLE RADIAZIONI DI IMPRESE DALL'ALBO |
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I provvedimenti di sospensione temporanea, di cancellazione
e di radiazione dall'Albo, non appena divenuti esecutivi,
vengono comunicati dal Consiglio Direttivo:
— ai Consigli periferici ove esistenti;
— alle Associazioni di Categoria interessate;
— ai Distributori ed Enti interessati;
— all'Unione degli Albi.
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Art. 15 - POSIZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SUOI MEMBRI NEI RIGUARDI
DELLE CONSEGUENZE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI
PREVISTI |
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Nessuna responsabilità è attribuibile
all'Albo, al C.T.A., al Consiglio ed alla Commissione
per l'attività svolta e le delibere assunte e
per le conseguenze di qualsiasi natura che potessero
derivare alle Imprese dai provvedimenti previsti dallo
Statuto e Regolamento. .
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Art. 16 - PREROGATIVA
DELLE IMPRESE ISCRITTE |
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L'iscrizione all'Albo porta l'Impresa a godere delle
seguenti prerogative:
1) interventi in contestazioni di ordine tecnico fra
Imprese e Committenti, per un componimento amichevole
della vertenza;
2) segnalazione dei provvedimenti legislativi, delle
norme CEI, tabelle UNEL e disposizioni eventuali degli
Enti Distributori, relative agli impianti elettrici
utilizzatori;
3) consulenza tecnica su richiesta dell'Impresa stessa;
4) aggiornamento professionale e culturale.
Tali servizi saranno forniti con le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo.
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Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento
e dallo Statuto, che si deve intendere prevalente in
caso di contrasto, valgono le delibere degli organi
dell'Albo e, in difetto di altra regolamentazione, le
norme di legge. .
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Art. 18 - NORMA TRANSITORIA
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Per le Imprese già iscritte all'Albo e che non
siano classificate nelle categorie previste dall'art.
2, la classificazione verrà attribuita automaticamente
a seguito di richiesta specifica delle Imprese stesse
che dovranno anche indicare le categorie richieste.
Il C.T.A. potrà, ove lo ritenga opportuno, per
particolari categorie, chiedere documentazione o informazioni
alle Imprese stesse.
Ogni altro requisito richiesto dal presente Regolamento
dovrà essere segnalato con relativa documentazione,
dalle Imprese già iscritte, al C.T.A. che potrà
provvedere d'ufficio alla integrazione dei requisiti
stessi o compiere una indagine supplettiva a suo discrezionale
giudizio.
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| 3ª edizione
in vigore dal 27 aprile 1999
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